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Sostanze chimiche pericolose: valutazione del rischio in sanità
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- Articolo caricato il 10 Novembre 2016
Il regolamento europeo REACH (CE 1907/2006), entrato in vigore a giugno del 2007 e considerato "the most ambitious chemicals legislation in the world", ha l'obiettivo di assicurare un grado elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Il REACH è stato integrato dal regolamento n. 1272/2008 (CLP), che introduce nell'Unione Europea il sistema di classificazione ed etichettatura armonizzato (GHS) sviluppato in sede Onu. La classificazione, come noto, è basata sulla pericolosità intrinseca delle sostanze, senza soglie quantitative.
Negli ambienti ospedalieri l'identificazione della pericolosità chimica, la valutazione del rischio chimico e la scelta delle misure di gestione del rischio è stata notevolmente condizionata dal regolamento CLP e dalle nuove informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze chimiche: la valutazione infatti deve primariamente, essere in grado di identificare e classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per i lavoratori tenendo conto delle proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele durante tutte le attività lavorative: impiego, immagazzinamento e trasporto.
Il Regolamento CLP individua in modo puntuale le classi di pericolo per gli agenti chimici pericolosi distinguendo i pericoli per la sicurezza, legati alle proprietà chimico-fisiche, dai pericoli per la salute connessi alle proprietà tossicologiche a breve e medio termine ed alle proprietà tossicologiche a lungo termine. Per ogni sostanza o miscela presente negli ambienti di lavoro, devono essere noti la composizione chimica e le caratteristiche chimico-fisiche nonché quelle relative alla sicurezza nell'utilizzo, nella manipolazione e nello stoccaggio (tensione di vapore, limiti di infiammabilità, incompatibilità con altri prodotti,...). Tutte queste informazioni, per ogni sostanza chimica, sono reperibili nella Scheda di Sicurezza.
In estrema sintesi si può affermare che, ai sensi della vigente normativa sociale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il rischio chimico per la salute è collegato a tutte le proprietà tossicologiche degli agenti chimici, mentre quello per la sicurezza si collega principalmente alle proprietà chimico-fisiche oltre che alla proprietà tossicologica acuta. In altre parole rischio chimico per la salute è riferito alla probabilità che possa insorgere una malattia professionale mentre rischio chimico per la sicurezza è riferito alla probabilità che possa verificarsi un infortunio.
Nel caso in cui ci fosse incertezza classificatoria, sulla base del PRINCIPIO GENERALE DI PRECAUZIONE dettato dai Regolamenti Europei delle sostanze chimiche, la tutela dei lavoratori deve ovviamente essere applicata ai più elevati livelli tecnicamente e concretamente possibili, indipendentemente dall'applicazione corretta di modelli nazionali ed europei di valutazione del rischio chimico o di opportune strategie di misurazione di esposizione agli agenti chimici presenti nel luogo di lavoro.
In ambiente sanitario i prodotti chimici pericolosi utilizzati si possono dividere in due grosse categorie: prodotti chimici derivanti dalle attività di reparto, e dunque principalmente disinfettanti e/o detergenti, e quelli derivanti da attività di laboratorio che sono molteplici, come molteplici sono le loro proprietà. Vi è da sottolineare che per alcuni prodotti (medicinali, farmaceutici, dispositivi medici invasivi, cosmetici, ecc...), che sono miscele di sostanze chimiche ad uso umano, non si applica la normativa REACH..
In generale la valutazione del rischio dipende dalla pericolosità della sostanza, dalle informazioni su salute e sicurezza della scheda di sicurezza, dalla caratterizzazione della esposizione dalle modalità di lavoro, dai limiti di esposizione se noti, dalle misure di prevenzione adottate e dai dati della sorveglianza sanitaria. Tutte queste variabili devono essere valutate in un sistema organico che tenga conto dei principi generali: eliminazione, sostituzione, riduzione.
Questo concetto viene chiarito sinteticamente nella flow chart sottostante:
Una volta identificate le fonti di rischio e concluso l'iter valutativo, occorrerà, ovviamente, sviluppare le strategie per controllare e contenere il rischio, in altre parole, occorrerà affrontare la gestione del rischio mediante l'applicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre il livello di esposizione degli operatori sanitari.